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“Scarico di energia” e i terremoti a Gubbio

A cinque anni dalla riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo 2009, si parla ancora di “scarico di energia”. Facciamo chiarezza analizzando i terremoti della sequenza che continua a interessare l’area di Gubbio.

La sequenza sismica che sta interessando oramai da molti mesi la provincia di Perugia ha avuto negli ultimi giorni una ripresa con alcuni terremoti di magnitudo superiore a 3.0 avvertiti dalla popolazione. L’attività che dal 2010 aveva prima interessato il settore tra Gubbio e Pietralunga, con alcune migliaia di terremoti e magnitudo massime di M=4.0, si è concentrata ora più a nord-ovest, a metà strada tra Città di Castello (PG) e Apecchio (PU), con magnitudo massima M=3.3.

Figura 1. Sismicità nella zona di Gubbio dal 2010 alla scorsa settimana (in blu): sono evidenziati in giallo i terremoti della sequenza dell’aprile 2010, in verde quelli del marzo 2013 e in rosso la sismicità di questi giorni. Fonte: Blog INGVterremoti.

Figura 1. Sismicità nella zona di Gubbio dal 2010 aggiornata alla scorsa settimana in blu. Sono evidenziati in giallo i terremoti della sequenza dell’aprile 2010, in verde quelli del marzo 2013 e in rosso la sismicità di questi giorni. Fonte: Blog INGVterremoti.

Nella regione umbro-marchigiana sono presenti numerose faglie attive, concentrate lungo l’Appennino. Qui la catena montuosa si deforma, allargandosi perpendicolarmente al suo asse, a una velocità di circa 3 mm all’anno. Il modello tettonico più accettato dagli studiosi prevede che tale deformazione sia accomodata da un sistema di faglie, con movimento estensionale, a direzione prevalente nord-ovest/sud-est, fra cui la Faglia di Gubbio. L’individuazione delle faglie attive e delle loro geometrie in profondità si ottiene anche grazie allo studio della sismicità, che in quest’area viene rilevata da una rete molto densa di sismometri. È possibile affermare che la sismicità registrata nella zona di Gubbio a partire dal 2010 ha interessato diverse faglie. Per approfondimenti si veda il post sul blog INGVterremoti.

La modalità con la quale avviene il rilascio sismico che stiamo osservando in questi mesi porta il nome di sciame sismico. Il termine sciame sismico deriva dall’inglese seismic swarm e fu coniato alla fine dell’Ottocento, poi usato estesamente in tutta la letteratura scientifica americana ed europea. Con sciame si intende un periodo sismico che non è caratterizzato da un terremoto principale (mainshock) e dalle sue repliche (aftershock), ma un processo sismogenetico durante il quale gli eventi più forti si distribuiscono nel tempo in maniera casuale.

La domanda che ci poniamo è: quanta energia è stata sprigionata durante lo sciame sismico di Gubbio? Prima di tutto troviamo il parametro che meglio rappresenti l’energia dei terremoti. La migliore stima di questa grandezza è rappresentata dal momento sismico (indicato con M0). Tecnicamente, M0 misura il momento di una coppia di forze equivalente alla deformazione che osserviamo durante i terremoti e per questo si chiama momento sismico. La magnitudo (indicata con la lettera M) è invece un modo semplice e intuitivo di esprimere questa grandezza con numeri piccoli ed è proporzionale al logaritmo del momento M0 (viceversa, M0 è proporzionale a 10M). La magnitudo, sebbene sia meno precisa per i forti terremoti, si può misurare più rapidamente e per questo viene usata comunemente.

Figura 2. Sismogrammi e rappresentazione visiva della energia rilasciata da terremoti di M=4, M=5 ed M=6.

Figura 2. Sismogrammi e rappresentazione visiva dell’energia rilasciata da terremoti di magnitudo M=4, M=5 ed M=6. Fonte: Terremoti e maremoti. INGV-Giunti Progetti Educativi, 2010.

Dal 2010 ad oggi, nell’area di Gubbio sono avvenuti 45 terremoti di magnitudo maggiore di 3.0 (come indicato dalle colonnine verdi in Figura 3). Se traduciamo la magnitudo in momento sismico e ne sommiamo i valori per tutti i terremoti, otteniamo un momento sismico complessivo pari a Mo= 4*1016, che equivale ad un unico terremoto di magnitudo M=4.8 (linea nera in Figura 3). Possiamo quindi dire che, se tutta l’energia liberata negli oltre quaranta terremoti che sono avvenuti a Gubbio fosse stata liberata in una singola scossa, questa avrebbe avuto una magnitudo pari a 4.8. I restanti terremoti di piccola magnitudo non influenzano in maniera significativa questa stima.

Figura 3. Numero di terremoti dal 2010 (asse a sinistra e colonnine verdi) e il valore del loro momento sismico cumulato  nel tempo (asse a destra e linea nera). La linea rossa indica il momento sismico M0=1018 di un terremoto di magnitudo 6.

Figura 3. Numero di terremoti avvenuti nell’area di Gubbio dal 2010 ad oggi (asse a sinistra e colonnine verdi) e il valore del loro momento sismico cumulato nel tempo (asse a destra e linea nera). La linea rossa indica il momento sismico M0=10^18 di un terremoto di magnitudo 6.0.

Un’altra domanda che ci viene spesso rivolta è se da questa osservazione possiamo trarre un giudizio di cauto ottimismo proprio perché c’è stata una costante liberazione di energia. Purtroppo siamo molto lontani dal vero e per due motivi. Il primo deriva da quanto appena esposto e cioè l’energia che è stata liberata dall’intera sequenza è molto poca e corrisponde complessivamente a un terremoto modesto. Il secondo e più importante motivo è che il processo sismogenetico che porta alla nucleazione di un grande terremoto è molto più complesso. Di solito, osserviamo che l’area di faglia che si rompe in un grande terremoto non è solo quella interessata dallo sciame. Anzi, secondo alcuni modelli sismologici tale sismicità potrebbe aumentare o diminuire la probabilità di un forte terremoto, a causa delle variazioni dello sforzo sul piano di faglia; questo dipende molto dalla magnitudo delle scosse che avvengono prima del mainshock e dalla distanza e orientazione di queste rispetto alla faglia principale. Senza entrare in dettagli troppo tecnici sulla fisica della rottura nei terremoti, il concetto generale è che i forti terremoti non sembrano essere influenzati significativamente dalla sismicità di bassa magnitudo, che può o meno avvenire prima di una forte scossa, mentre sono influenzati da terremoti di magnitudo comparabile. A tal proposito si potrebbe far notare come la nostra storia sismica contenga numerosi esempi di attivazioni di faglie vicine tra loro dopo un forte terremoto e con differenze di tempi che variano da pochi secondi (Irpinia 1980, tre scosse in 40 secondi), a un giorno (Umbria-Marche 1997), a qualche giorno (Emilia 2012) a settimane (Calabria 1783), mesi (Friuli 1976) o addirittura anni (terremoto di Nicastro in Calabria meridionale del 1905 seguito nel 1908 da quello di Messina). Siamo ancora lontani dal comprendere in che modo e cosa influenza questa interazione tra strutture di faglia adiacenti.

L’erroneo concetto dello scarico di energia come elemento positivo è divenuto una vera e propria “leggenda metropolitana” che fu riportata anche dai mass-media nelle settimane prima del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009. Lo stesso vice Capo Dipartimento della Protezione Civile di allora si pronunciò in questo senso prima della riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 Marzo 2009. Il tema dello scarico di energia come elemento positivo non fu però trattato durante la riunione della Commissione proprio perché senza alcun fondamento scientifico e anche perché non vi era contezza dell’intervista fatta poco prima dall’allora vice Capo Dipartimento. Al contrario, nei due comunicati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al Dipartimento della Protezione Civile inviati nelle settimane prima del terremoto del 6 Aprile (febbraio e marzo 2009) si esprimeva chiaramente il concetto secondo cui la probabilità di un forte terremoto a L’Aquila non aumentava e neanche diminuiva a causa dello sciame in corso.

Per approfondire questi temi si veda l’articolo, uscito recentemente, di A. Amato e F. Galadini, 2014.

Un’analisi della sentenza (di G. Cavallo)

Abbiamo ricevuto un’interessante analisi della sentenza fatta dal collega astrofisico Giacomo Cavallo che ha approfondito la lettura dei documenti processuali e ci ha inviato il suo punto di vista, molto lucido e ben dettagliato. Pubblichiamo nel seguito la sua premessa, a seguire il sommario della sua analisi e rendiamo disponibile il testo integrale dei commenti alla sentenza in formato pdf scaricabile qui.

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COMMENTO ALLA SENTENZA “GRANDI RISCHI”, LETTA ALLA LUCE DELLA MOTIVAZIONE.

Non appena fu promulgata la sentenza dell’Aquila, nell’ottobre 2012, furono dette molte cose, e ci fu (almeno fuori dall’Abruzzo e soprattutto nella comunità scientifica, anche internazionale) un moto di simpatia a favore degli imputati. Poi, grazie all’azione di alcuni “opinion maker” e di articoli, siti, blog, in taluni dei quali la violenza delle argomentazioni ne sostituiva la lucidità, ci fu una netta inversione delle simpatie.

Ora, a parer mio, anche gli imputati hanno diritto a che la loro non facile posizione sia presa in considerazione quanto meno con equanimità.  Credo di potermi sobbarcare questo compito, non conoscendo personalmente alcun imputato né alcuno tra i parenti delle vittime, ai quali ultimi peraltro va la mia simpatia. Essa però non arriva al punto di approvare una punizione che mi pare eccessiva e quindi ingiusta, creando così altre vittime. Non è così che si rispetta la memoria dei defunti.

Nel testo da me scritto commento il Capo di Imputazione (cioè in sostanza l’accusa), fatto proprio dal Giudice,  quale esso risulta dalla Motivazione della Sentenza Grandi Rischi (pagine I-VIII), pubblicata il 18 gennaio 2013, alla luce della Motivazione stessa.  Non sono un esperto di Diritto, ma mi sembra che svariati difetti nell’Accusa siano evidenti anche a un non esperto, almeno quanto i concetti della Sismologia appaiono essere evidenti al Giudice nella Motivazione.

Non commento invece la totalità della Sentenza, in particolare non ne commento il Dispositivo. Se le argomentazioni verranno recepite da un lettore esperto, i commenti alla Sentenza intera li potrà fare lui stesso.

Taluni fra gli imputati e i loro  avvocati possono temere che, come sovente avviene, un maldestro tentativo di difesa si riveli controproducente. Posso solo dire che spero che ciò non avvenga, e che, alla fine, la civiltà nella discussione, e il buonsenso in Appello, prevarranno.

Qui di seguito si potrà trovare un sommario del mio saggio, che è disponibile in forma completa qui.  Mi scuso per la sua lunghezza.

NOTA: Si noti che in quanto segue DPC significa Dipartimento Protezione Civile e CGR Commissione Grandi Rischi.

SOMMARIO

L’obbiettivo del saggio è dimostrare come il Capo di Imputazione, pedissequamente seguito dal Giudice nella Sentenza dell’Aquila, non contenga in pratica un solo elemento valido.

Nel saggio non si farà ricorso né ai “Grandi Principi”, né alla “Sacralità della Scienza”, né al processo a Galileo. Non si ricercheranno neppure i motivi che possono aver spinto il Giudice a quella che sembra essere una deliberata persecuzione della CGR, aumentando la pena richiesta dal PM e negando agli imputati anche le più ovvie attenuanti e l’esistenza dei più ovvi concorsi di colpa. Invece si utilizzerà unicamente la Motivazione della Sentenza (pubblicata il 18 gennaio 2013), che si  rivelerà essere lo strumento più letale per distruggere l’Accusa stessa.

A tale scopo lo studio è presentato in due colonne (a sinistra il testo dell’Accusa, a destra la confutazione) e in otto parti, indicate con i numeri romani da I a VIII, nelle quali  può essere sezionata l’Accusa, senza ometterne alcun elemento.

Le otto parti sono trattate come segue:

I. Titolo della Sentenza: È l’unica parte a cui non si obbietta.

II.  Si mette in luce come il Giudice inventi una CGR composta di dieci membri, mentre i membri presenti alla riunione dell’Aquila il 31/3/2009, base dell’Accusa, sono solo quattro. La trasparente strategia del Giudice è quella di riuscire a mettere insieme dieci membri, perché per legge la CGR non può “operare” ove siano presenti meno di dieci membri.  Inventando sei membri, la riunione avrà valore legale e il Giudice potrà condannare in blocco tutti i membri (veri e fittizi) alla stessa pena per “cooperazione in omicidio colposo”. Non si può neppure sfuggire all’impressione che il Giudice voglia a tutti i costi includere il Prof. De Bernardinis nella CGR, perché dalla sua intervista tenuta subito prima della riunione provengono le frasi più incriminanti attribuite alla CGR.

Ma il meccanismo inventato dal Giudice per accrescere il numero di membri non è accettabile, perché non è previsto dalla legge, si scontra con esempi di organismi insigni dello Stato Italiano, crea confusione in alcuni punti della Motivazione e, portato al limite, condurrebbe a situazioni assurde.

Inoltre, dei dieci membri, veri e fittizi, il Giudice ne escluderà tre dal processo. Si dimostra come anche quest’ultimo procedimento sia infondato, contraddittorio e arbitrario.

Essendo i membri della CGR solo quattro, la riunione della CGR – che i partecipanti se ne rendessero conto oppure no – non era valida a rigore di legge, e di conseguenza alla riunione del 31/3/2009 non si potevano applicare né gli statuti né il regolamento della CGR.

Questa sola argomentazione dovrebbe essere sufficiente a invalidare la Sentenza.  

III.  L’Obbiettivo della riunione del 31/3/2009, “di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili “, citato di seguito dal Giudice,  non era l’obbiettivo reale della riunione.  Esso viene però introdotto in questa forma erronea, perché il Giudice affermerà che una delle due colpe della “CGR” (le virgolette indicano che non se ne condivide la composizione e quindi la validità) è appunto quella di essersi assunta, “consciamente e volontariamente”, l’onere della comunicazione alla cittadinanza senza il “filtro” del DPC, compito a lei non spettante. La Motivazione stessa mostra come tale onere non fosse noto a tutti i membri nominativi della CGR e come al tempo della riunione non esistesse alcun obbligo o restrizione alla comunicazione diretta della CGR  “verso l’esterno”. Inoltre, per controbattere l’argomentazione del Giudice, si può leggere nella Motivazione come la riunione sia stata seguita da una conferenza stampa (la cui trascrizione non è disponibile) organizzata dal DPC (il “filtro”!) con lo scopo preciso di informare la Popolazione.

Erroneo dunque l’obbiettivo citato, ed erronee e contraddette dai fatti e dalla Motivazione le argomentazioni del Giudice per dimostrare come questo obbiettivo sia stato colpevolmente perseguito.

IV. Si osserva come l’obbiettivo del Giudice di dimostrare che la valutazione dei rischi da parte della “CGR” fu “approssimativa, generica ed inefficace” sia basato su due fatti: (i) era in corso uno sciame sismico; (ii) avvenne un terremoto per il quale, a parere del Giudice, erano ormai maturi i tempi. Di qui il Giudice vorrebbe condurre il pubblico a concludere che lo sciame fu sottovalutato come precursore del terremoto. Tuttavia il Giudice non esplicita (perché non lo può fare) l’argomento principale  che congiungerebbe i due eventi, cioè che la comunità scientifica – post factum – concordi oltre ogni ragionevole dubbio sulla conclusione che lo sciame e il terremoto abbiano avuto tra loro una relazione causale, e la loro concomitanza non sia stata invece dovuta ad una fatale coincidenza. In effetti, se il Giudice dicesse questo, ne risulterebbe che i terremoti possono essere predetti, ciò che la Motivazione si affretta a ripetere a ogni piè sospinto essere impossibile. In mancanza di questa certezza, e questo anche dopo che il fatto è avvenuto, la severa condanna sarebbe stata inflitta in sostanza perché la CGR non impiegò maggior tempo in un’analisi che i membri della CGR concordemente pensavano che non avrebbe portato a nulla, in particolare che non avrebbe potuto portare a concludere se esistesse un rischio di terremoto significativamente superiore a quello consueto in un contesto sismico come quello Aquilano.

Tuttavia, come si vedrà di seguito, l’analisi fatta dalla “CGR”, anche se insoddisfacente per il Giudice e per il pubblico, non poté avere effetto sul comportamento delle vittime.

V. L’affermazione da parte del Giudice, che la “CGR” fornì, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all’Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell’Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica in esame, rasenta l’assurdo in quanto:

– non è chiaro a quali dichiarazioni dei membri nominativi della CGR si riferisca il Giudice;

– il Verbale fu reso pubblico solo dopo il terremoto del 6/4/2009;

– il Giudice sembra dimenticare di avere già incluso nella “sua” CGR anche i rappresentanti del DPC, dell’Assessorato, e il Sindaco, che quindi sarebbero responsabili delle informazioni incomplete, imprecise ecc. fornite a se stessi.

VI. Questa Sezione è di minore importanza, e serve solo a evidenziare come il Giudice scriva la sentenza in modo che sembrino specifici della CGR determinati obblighi che la legge assegnò genericamente alla Protezione Civile, ben prima dell’istituzione della CGR.

VII. Il Giudice sceglie nove affermazioni attribuite alla CGR per dimostrare il punto V. Nessuna di esse è pertinente, in quanto sette erano ignote alla popolazione e alle future vittime, perché  contenute in un verbale della riunione del 31/3, che fu reso pubblico solo dopo il terremoto; le due  rimanenti risalivano ad un’intervista rilasciata da un non-membro della CGR prima della riunione (il Giudice preferisce dire e ripetere che fu rilasciata “a margine” della riunione)  – ma malauguratamente mandata in onda dopo.

A questa intervista, che non poteva quindi esprimere le risultanze della riunione della “CGR”,  possono essere riferite tutte le frasi che, secondo le testimonianze dei superstiti,  più rimasero impresse nella mente delle vittime cioè: “Non c’è pericolo”, “situazione normale”, lo sciame “scarica energia” e quindi rende impossibile un grande terremoto, ci si può bere “un bicchiere di vino”. Tanto i media quanto la cittadinanza stessa applicarono evidentemente un filtro tranquillizzante alle informazioni ricevute, e il messaggio risultante non può essere attribuito alla “CGR”. Che la cittadinanza abbia messo in opera questo filtro viene dimostrato prendendo come esempio quanto scrive al riguardo il Giudice stesso nella Motivazione.

La tesi del Giudice, che si basa su frasi opportunamente scelte dal verbale e dall’intervista, e citate fuori del contesto, è che se l’intervista fosse stata fatta dopo la riunione, vi si sarebbero dette le stesse cose. Tale tesi è controbattuta dai fatti, è dubbia in teoria, e appare essere comunque un assai tenue argomento per una così grave condanna.

In margine, suggerisco a chi voglia fare l’avvocato del diavolo, di prendere lo stesso verbale e la stessa intervista e raccogliere una “contro-antologia” di nove frasi che invece dimostrino l’innocenza della CGR. E’ possibile farlo, e io stesso l’ho fatto senza difficoltà, per esercizio.

Bisognerebbe chiedersi invece perché non si sia identificato un concorso di colpa da parte dei media.

E parimenti ci si dovrebbe chiedere perché sia stato completamente ignorato in sede di sentenza come il clima di nervosismo vigente all’Aquila fosse anche dovuto agli allarmi ingiustificati diffusi nella popolazione prima della riunione della CGR, in parallelo con le rassicurazioni, ingiustificate e “demenziali”, della Protezione Civile Regionale (p. 152). Tale clima fu una delle cause principali della convocazione della riunione all’Aquila, e della sua tanto deprecata funzione “mediatica”.

VIII.  Non si possano addossare alla CGR, organo consultivo e propositivo, tutte le colpe del decesso e ferimento di un certo numero di vittime, scagionando con ciò tutti coloro che non avevano provveduto a mettere a norma gli edifici pubblici e privati.

Si riporta a questo proposito l’affermazione del Giudice, che appare “assolutamente infondata” la tesi della Difesa, che l’unica difesa dai terremoti consista nel rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacita di resistere al terremoto. La netta affermazione del Giudice è erronea e potenzialmente pericolosa per il Paese, oltre che non condivisa da alcun altro Paese esposto a rischio sismico.

A riprova si osserva che un terremoto della stessa Magnitudo, in Paesi come la California o il Giappone avrebbe quasi certamente prodotto meno di cinque vittime in tutto.

La conclusione del saggio è lasciata al lettore. Il Capo di Imputazione termina a pag. 8 della Motivazione (versione ufficiale) con le parole “In L’Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell’evento”, e qui si arresta anche il mio commento.

Sulla base di questo a mio parere assai discutibile Capo d’Imputazione, il Giudice costruirà poi una pena severissima, concedendo attenuanti generiche, il che suona quasi derisorio, visto che il Giudice nel contempo alza di due anni la richiesta del PM ed interdice “in perpetuo” i pubblici uffici agli imputati  (pena – se ho ben capito – non applicabile a casi come questo).

Posso solo sperare che alla fine il buonsenso prevalga.

Giacomo Cavallo.

Marzo 2014